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LEGGE SULLA PRIVACY

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196

Codice in materia di protezione dei dati personali.

Gazzetta Ufficiale N. 174 del 29 Luglio 2003

 


PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALITA' - TITOLO IPRINCIPI GENERALI


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante
delega a Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di
trattamento dei dati personali;
VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n 14, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della sita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle
comunicazioni;

 

EMANA
il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1
(Diritto alla protezione dei dati personali)

 

1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvata con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 marzo
2001, n. 127 (Delega al Governo per l'emanazione di un
testo unico in materia di trattamento dei dati personali):
«Art. 1. - 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1,
comma 1, lettere b), numeri 2), 3), 4), 5) e 6), c), d),
e), i), l), n) ed o), e all'art. 2 della legge 31 dicembre
1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di
trattamento dei dati personali, sono emanati entro il
31 dicembre 2001, sulla base dei principi e dei criteri
direttivi indicati nella medesima legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono
emanati previo parere delle Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
competenti per materia. Il parere e' espresso entro trenta
giorni dalla richiesta, indicando specificamente le
eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai
principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di
delegazione.
3. Il Governo procede comunque alla emanazione dei
decreti legislativi qualora il parere non sia espresso
entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Governo, al fine di consentire il previo
recepimento della direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al
trattamento dei dati personali, emana, entro diciotto mesi
dallo scadere del termine di cui al comma 1 e previa
acquisizione dei pareri previsti nel comma 2, da esprimersi
entro sessanta giorni dalla richiesta, un testo unico delle
disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle
disposizioni connesse, coordinandovi le norme vigenti ed
apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni
necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la
migliore attuazione.
5. Il Governo procede comunque alla emanazione del
testo unico qualora il parere non sia espresso entro
sessanta giorni dalla richiesta.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee .(legge comunitaria
2002):
«Art. 26 (Modifica all'art. l della legge 24 marzo
2001, n. 127). - 1. All'art. 1, comma 4, della legge
24 marzo 2001, n. 127 le parole: «Il Governo emana, entro
dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo,
al fine di consentire il previo recepimento della direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali,
emana, entro diciotto mesi».».
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, abrogata dal
presente decreto legislativo, recava: «Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali».
- La legge 31 dicembre 1996, n. 676. abrogata dal
presente decreto legislativo, recava: «Delega al Governo in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali».
- La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, reca disposizioni relative
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione dei dati.
- La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, reca disposizioni relative
al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Art. 2
(Finalita)

1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice",
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della
dignita' dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione
dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali e' disciplinato assicurando
un elevato livello di tutela dei diritti e delle liberta' di cui al
comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione
ed efficacia delle modalita' previste per il loro esercizio da parte
degli interessati, nonche' per l'adempimento degli obblighi da parte
dei titolari del trattamento.

Art. 3
(Principio di necessita' nel trattamento dei dati)

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e
di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando
le finalita' perseguite nei singoli casi possono essere realizzate
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che
permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita'.

Art. 4
(Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in
una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono
l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da
r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di
imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le
decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di
dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo
della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente
o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o
piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal
responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato
o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati
personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu'
siti;
q) "Garante", l'autorita' di cui all'articolo 153, istituita dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 675,

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o
trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che
le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente
ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale
in tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione,
le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse
che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di
fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti
satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di
circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e
televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica,
nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni
elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su
reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate
per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di
tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati
o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a
trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete
di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il
trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto
e' necessario per la trasmissione di una comunicazione o della
relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o
immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che
possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale
ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresi', per:
a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza
che configurano il livello minimo di protezione richiesto in
relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per
elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti
elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta
dell'identita';
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in
possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita
da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni,
univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a
quali dati essa puo' accedere, nonche' i trattamenti ad essa
consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle
procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalita' di
trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione
del richiedente.

4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalita' di studio, indagine, ricerca e
documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le finalita' di indagine statistica o di
produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi
informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalita' di studio e di indagine
sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche
in uno specifico settore.


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti):
«Art. 3 (Provvedimenti iscrivibili) L. - 1. Nel
casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna
definitivi, anche pronunciati da autorita' giudiziarie
straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e
seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli
concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette
la definizione in via amministrativa, o l'oblazione
limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 162 del codice
penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti
le pene, compresa la sospensione condizionale e la non
menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali,
gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto,
la grazia, la dichiarazione di abitualita', di
professionalita' nel reato, di tendenza a delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene
accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure
alternative alla detenzione;
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la
liberazione condizionale;
f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno
prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere
per difetto di imputabilita', o disposto una misura di
sicurezza;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna
alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione
di cui all'art. 66, terzo comma, e all'art. 108, terzo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) i provvedimenti giudiziari del pubblico Ministero
previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice
di procedura penale;
i) provvedimenti giudiziari di conversione delle pene
pecuniarie;
l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti
le misure di prevenzione della sorveglianza speciale
semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la
riabilitazione;
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di
cui all'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione
speciale relativi ai minori, di cui all'art. 24 del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e
successive modificazioni;
p) i provvedimenti giudiziari definitivi di
interdizione e inabilitazione e quelli di revoca;
q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito
l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato
fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di
riabilitazione del fallito;
r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della
legge 30 luglio 2002, n. 189;
s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i
provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i
primi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della
legge 30 luglio 2002, n. 189;
t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge,
dei provvedimenti gia' iscritti;
u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma
di legge i provvedimenti gia' iscritti, come individuato
con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro della giustizia.».
- Si riporta il testo degli articoli 60 e 61 del codice
di procedura penale:
«Art. 60 (Assunzione della qualita' di imputato). - 1.
Assume la qualita' di imputato la persona alla quale e'
attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio di
giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di
applicazione della pena a norma dell'art. 447, comma 1, nel
decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio
direttissimo.
2. La qualita' di imputato si conserva in ogni stato e
grado del processo, sino a che non sia piu' soggetta a
impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia
divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di
condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di
condanna.
3. La qualita' di imputato si riassume in caso di
revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora
sia disposta la revisione del processo.».
«Art. 61 (Estensione dei diritti e delle garanzie
dell'imputato). - 1. I diritti e le garanzie dell'imputato
si estendono alla persona sottoposta alle indagini
preliminari.
2. Alla stessa persona si estende ogni altra
disposizione relativa all'imputato, salvo che sia
diversamente stabilito.».

Art. 5
(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali,
anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque e' stabilito nel
territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla
sovranita' dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati
personali effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio di un
Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il
trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche
diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo
ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di
applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa
un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai
fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati
personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche
per fini esclusivamente personali e' soggetto all'applicazione del
presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di responsabilita' e di sicurezza dei dati di
cui agli articoli 1 e 31.

Art. 6
(Disciplina del trattamento)

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a
tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad
alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative
della Parte II.


Titolo II
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 8
(Esercizio dei diritti)

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta
rivolta senza formalita' al titolare o al responsabile, anche per il
tramite di un incaricato, alla quale e' fornito idoneo riscontro
senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati
con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi
dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono
effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197,
e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle
vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,
in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita'
inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei
pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari, nonche' alla tutela della loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in
entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni
ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri
organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla
legge 1 aprile 1981, n. 121.

3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di
cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui
agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g)
ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non
riguarda dati di carattere oggettivo, puo' avere luogo salvo che
concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo
valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di
tipo soggettivo, nonche' l'indicazione di condotte da tenersi o di
decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.


Note all'art. 8:
- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 reca:
«Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e
dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio».
- Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1
992, n. 172 reca: «Istituzione del Fondo di sostegno per le
vittime di richieste estorsive».
- La legge 7 dicembre 2000, n. 397 reca: «Disposizioni
in materia di indagini difensive».
- La legge 1° aprile 1981, n. 121 reca: «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

Art. 9
(Modalita' di esercizio)

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile puo' essere
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta
elettronica. Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la
richiesta puo' essere formulata anche oralmente e in tal caso e'
annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato
puo' conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche,
enti, associazioni od organismi. L'interessato puo', altresi', farsi
assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un
interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione.
4. L'identita' dell'interessato e' verificata sulla base di idonei
elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili
o esibizione o allegazione di copia di un documento di
riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato
esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega
sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato e' una persona
giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta e' avanzata dalla
persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od
ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e' formulata
liberamente e senza costrizioni e puo' essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni.

Art. 10
(Riscontro all'interessato)

1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare
idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte
dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi
per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che
riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalita' e a ridurre i tempi per il
riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi
preposti alle relazioni con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati
e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero
offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali
casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la
qualita' e la quantita' delle informazioni. Se vi e' richiesta, si
provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare
trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati
personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati
personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal
titolare. Se la richiesta e' rivolta ad un esercente una professione
sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di
cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente
difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato puo'
avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti
e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile
dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la
scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi
renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati e' effettuata in forma intelligibile
anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di
comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli
incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi
1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati
che riguardano l'interessato, puo' essere chiesto un contributo spese
non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca
effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non puo' comunque superare
l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere
generale, che puo' individuarlo forfettariamente in relazione al caso
in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta
e' fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante puo'
prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati
personali figurano su uno speciale supporto del quale e' richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o piu'
titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla
complessita' o all'entita' delle richieste ed e' confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 e' corrisposto anche
mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di
pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del
riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.


Titolo III
REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATICAPO IREGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11
(Modalita' del trattamento e requisiti dei dati)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita'
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono
essere utilizzati.

Art. 12
(Codici di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto
dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa
sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica
la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne
la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro
della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al
comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceita' e
correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti
privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al
codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalita'
giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e
all'articolo 139.

Art. 13
(Informativa)

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati
i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e
del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili
e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in
modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato
designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale
responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi
previsti da specifiche disposizioni del presente codice e puo' non
comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o
la cui conoscenza puo' ostacolare in concreto l'espletamento, da
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita'
semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati
trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che
il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate. dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
riveli, a giudizio del Garante, impossibile.


Nota all'art. 13:
- Per la legge 7 dicembre 2000, n. 397, vedi in nota
all'art. 8.

Art. 14
(Definizione di profili e della personalita' dell'interessato)

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che
implichi una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato
unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di determinazione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia
stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla
base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un
provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.

Art. 15
(Danni cagionati per effetto del trattamento)

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di
dati personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050
del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche in caso di
violazione dell'articolo 11.


Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 2050 del codice civile:
«Art. 2050 (Responsabilita' per l'esercizio di
attivita' pericolose). - Chiunque cagiona danno ad altri
nello svolgimento di una attivita' pericolosa, per sua
natura o per la natura dei mezzi adoperati, e' tenuto al
risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno.»

Art. 16
(Cessazione del trattamento)

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i
dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purche' destinati ad un trattamento
in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici,
statistici o scientifici, in conformita' alla legge, ai regolamenti,
alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma
1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di
trattamento dei dati personali e' priva di effetti.

Art. 17
(Trattamento che presenta rischi specifici)

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le liberta'
fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato, in relazione
alla natura dei dati o alle modalita' del trattamento o agli effetti
che puo' determinare, e' ammesso nel rispetto di misure ed
accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti
dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice,
nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento,
effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o
di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.


CAPO II
REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18
(Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti
pubblici)

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti
e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla
diversa natura dei dati, nonche' dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti
pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di
comunicazione e diffusione.

Art. 19
(Principi applicabili al trattamento di dati diversi
da quelli sensibili e giudiziari)

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante
dati diversi da quelli sensibili e giudiziari e' consentito, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza
di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri
soggetti pubblici e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge
o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione e'
ammessa quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui
all'articolo 39, comma 2, e non e' stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a
enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto
pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di
legge o di regolamento.

Art. 20
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici
e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge
nella quale sono specificati i tipi di' dati che possono essere
trattati e di operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante
interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la
finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati
sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito
solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e
resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento,
in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura
regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante
ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi
tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una
disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al
Garante l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai
medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di rilevante
interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai
sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico provvede
altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai
commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente.

Art. 21
(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici
e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di rilevante
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di
operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziart.

Art. 22
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a prevenire violazioni
dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita'
dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli
obblighi o i compiti in base alla quale e' effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziart.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e
giudiziari indispensabili per svolgere attivita' istituzionali che
non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento
di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed
e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e
l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonche' la loro
pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilita' rispetto
alle finalita' perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai
dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di
assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili
rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti
pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli
adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica
attenzione e' prestata per la verifica dell'indispensabilita' dei
dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui
si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o
banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono
trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di
codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero
e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono
di identificare gli interessati solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per
finalita' che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono
trattati con le modalita' di cui al comma 6 anche quando sono tenuti
in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi
del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare
unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalita' per le quali il trattamento e'
consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di
compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati
nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o
la personalita' dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati
sensibili e giudiziari, nonche' i trattamenti di dati sensibili e
giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari,
nonche' la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi
solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi
applicabili, in conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei
deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.


CAPO III
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23
(Consenso)

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o
piu' operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento
chiaramente individuato, se e' documentato per iscritto, e se sono
state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso e' manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.

Art. 24
(Casi nei quali puo' essere effettuato il trattamento senza consenso)

1. Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi previsti nella
Parte II, quando il trattamento:
a) e' necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e' necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale e' parte l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalita' che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria
stabiliscono per la conoscibilita' e pubblicita' dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita'
economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia
di segreto aziendale e industriale;
e) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e
quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita'
fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di
volere, il consenso e' manifestato da chi esercita legalmente la
potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, e' necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, e' necessario, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge,
per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo
destinatario dei dati, anche in riferimento all'attivita' di gruppi
bancari e di societa' controllate o collegate, qualora non prevalgano
i diritti e le liberta' fondamentali, la dignita' o un legittimo
interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della
diffusione, e' effettuato da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che
hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento
di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalita' di utilizzo
previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso
altri archivi privati.


Note all'art. 24:
- Per la legge 7 dicembre 2000, n. 397, vedi in nota
all'art. 8.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'art. l della legge 8 ottobre 1997,
n. 352):
«Art. 6 (Dichiarazione)., - 1. Salvo quanto disposto
dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse
particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2,
comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da
quelli indicati all'art. 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresi' l'interesse
particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2,
comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle
collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1,
lettera c) e il notevole interesse storico dei beni
indicati all'art. 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti
dall'art. 10.
4. La regione competente per territorio dichiara
l'interesse particolarmente importante delle cose indicate
nell'art. 2, comma 2, lettera c) di proprieta' privata. In
caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma
dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.».

Art. 25
(Divieti di comunicazione e diffusione)

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in
caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorita' giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali e' stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando e' decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione
del trattamento, ove prescritta.

2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste,
in conformita' alla legge, da forze di polizia, dall'autorita'
giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri
soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalita'
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.

Art. 26
(Garanzie per i dati sensibili)

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con
il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal
presente codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a
garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai
soggetti che con riferimento a finalita' di natura esclusivamente
religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni,
effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente
riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori
delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi
indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od
organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o
di categoria.

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche
senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento e' effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e
movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal
contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti
o dei soggetti che in relazione a tali finalita' hanno contatti
regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od
organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati, prevedendo espressamente le modalita' di utilizzo dei
dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento e' necessario per la salvaguardia della
vita o dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima finalita'
riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il proprio
consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per
incapacita' di intendere o di volere, il consenso e' manifestato da
chi esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto,
da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si
applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento e' necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita'
o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile;
d) quando e' necessario per adempiere a specifici obblighi o
compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia
di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza
e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme
restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona
condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.

Art. 27
(Garanzie per i dati giudiziari)

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti
pubblici economici e' consentito soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili.


TITOLO IV
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28
(Titolare del trattamento)

1. Quando il trattamento e' effettuato da una persona giuridica,
da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente,
associazione od organismo, titolare del trattamento e' l'entita' nel
suo complesso o l'unita' od organismo periferico che esercita un
potere decisionale del tutto autonomo sulle finalita' e sulle
modalita' del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Art. 29
(Responsabile del trattamento)

1. Il responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile e' individuato tra soggetti che
per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente
specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di
cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

Art. 30
(Incaricati del trattamento)

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
incaricati che operano sotto la diretta autorita' del titolare o del
responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione e' effettuata per iscritto e individua
puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale
anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unita'
per la quale e' individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento
consentito agli addetti all'unita' medesima.


Titolo V
SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMICAPO IMISURE DI SICUREZZA
Art. 31
(Obblighi di sicurezza)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi,
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalita' della raccolta.

Art. 32
(Particolari titolari)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee
misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per
salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrita' dei dati
relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle
comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o
cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede
anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di
comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei
fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli
utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della
sicurezza della rete, indicando, quando il rischio e' al di fuori
dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso e'
tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi
e i relativi costi presumibili. Analoga informativa e' resa al
Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.


CAPO II
MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33
(Misure minime)

1. Nel quadro dei piu' generali obblighi di sicurezza di cui
all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del
trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime
individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3,
volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati
personali.

Art. 34
(Trattamenti con strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi previsti
dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti
misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di
autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione
o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a
trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a
determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il
ripristino della disponibilita' dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla
sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi
per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitart.

Art. 35
(Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di
strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le
seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unita'
organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e
documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi
compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati
atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalita'
di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Art. 36
(Adeguamento)

1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle
misure minime di cui al presente capo, e' aggiornato periodicamente
con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione
tecnica e all'esperienza maturata nel settore.


Titolo VI
ADEMPIMENTI
Art. 37
(Notificazione del trattamento)

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati
personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione
geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi
sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla
fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie
mentali, infettive e diffusive, sieropositivita', trapianto di organi
e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica
trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o
sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato, o ad
analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare
l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei
trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi
medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione
del personale per conto terzi, nonche' dati sensibili utilizzati per
sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche
campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con
strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilita'
economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di
obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

2. Il Garante puo' individuare altri trattamenti suscettibili di
recare pregiudizio ai diritti e alle liberta' dell'interessato, in
ragione delle relative modalita' o della natura dei dati personali,
con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17.
Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana il Garante puo' anche individuare, nell'ambito
dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non
suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti
all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione e' effettuata con unico atto anche quando il
trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro
dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalita' per
la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante
convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le
notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono
essere trattate per esclusive finalita' di applicazione della
disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 38
(Modalita' di notificazione)

1. La notificazione del trattamento e' presentata al Garante prima
dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal
numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare,
e puo' anche riguardare uno o piu' trattamenti con finalita'
correlate.
2. La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa
per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e
osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto
riguarda le modalita' di sottoscrizione con firma digitale e di
conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilita' del modello per via
telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate
con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso
associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione e' richiesta solo anteriormente alla
cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da
indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema per la
notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste
dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non e' tenuto alla
notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le
notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa
richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Art. 39
(Obblighi di comunicazione)

1. Il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare previamente
al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto
pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di
legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante
convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui
all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1
possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento
della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del
Garante.

3. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata utilizzando il
modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a
quest'ultimo per via telematica osservando le modalita' di
sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui
all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera
raccomandata.

Art. 40
(Autorizzazioni generali)

1. Le disposizioni del presente codice che prevedono
un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il
rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di
titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Art. 41
(Richieste di autorizzazione)

1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di
applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo
40 non e' tenuto a presentare al Garante una richiesta di
autorizzazione se il trattamento che intende effettuare e' conforme
alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento
autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante puo' provvedere
comunque sulla richiesta se le specifiche modalita' del trattamento
lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione e' formulata
utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile
dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando
le modalita' di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui
all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione
possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera
raccomandata.
4. Se il richiedente e' invitato dal Garante a fornire
informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque
giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di
scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante puo'
rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.


TITOLO VII
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Art. 42
(Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)

1. Le disposizioni del presente codice non possono essere
applicate in modo tale da restringere o vietare la libera
circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione
europea, fatta salva l'adozione, in conformita' allo stesso codice,
di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati
effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.

Art. 43
(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello
Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione
europea e' consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se
si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale e' parte l'interessato o per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un
contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) e' necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il
trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o
individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e
quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita'
fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di
volere, il consenso e' manifestato da chi esercita legalmente la
potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
e) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i
dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalita' e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) e' effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai
documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento
conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia;
g) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso
altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche,
enti o associazioni.


Note all'art. 43:
- Per la legge 7 dicembre 2000, n. 397, vedi in nota
all'art. 8.
- Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, vedi in nota all'art. 24.

Art. 44
(Altri trasferimenti consentiti)

1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento,
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, e'
altresi' consentito quando e' autorizzato dal Garante sulla base di
adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate
con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25,
paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali
la Commissione europea constata che un Paese non appartenente
all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che
alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.


Nota all'art. 44:
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 26 della
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati:
«Art. 25 (Principi). - 1. Gli Stati membri dispongono
che il trasferimento verso un Paese terzo di dati personali
oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di
un trattamento dopo il trasferimento puo' aver luogo
soltanto se il Paese terzo di cui trattasi garantisce un
livello di protezione adeguato, fatte salve le misure
nazionali di attuazione delle altre disposizioni della
presente direttiva.
2. L'adeguatezza del livello di protezione garantito da
un Paese terzo e' valutata con riguardo a tutte le
circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria
di trasferimenti di dati; in particolare sono presi in
considerazione la natura dei dati, le finalita' del o dei
trattamenti previsti, il Paese d'origine e il Paese di
destinazione finale, le norme di diritto, generali o
settoriali, vigenti nel Paese terzo di cui trattasi,
nonche' le regole professionali e le misure di sicurezza
ivi osservate.
3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a
vicenda i casi in cui, a loro parere, un Paese terzo non
garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del
paragrafo 2.
4. Qualora la Commissione constati, secondo la
procedura dell'art. 31, paragrafo 2, che un Paese terzo non
garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del
paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri
adottano le misure necessarie per impedire ogni
trasferimento di dati della stessa natura verso il Paese
terzo in questione.
5. La Commissione avvia, al momento opportuno,
negoziati per porre rimedio alla situazione risultante
dalla constatazione di cui al paragrafo 4.
6. La Commissione puo' constatare, secondo la procedura
di cui all'art. 31, paragrafo 2, che un Paese terzo
garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del
paragrafo 2 del presente articolo, in considerazione della
sua legislazione nazionale o dei suoi impegni
internazionali, in particolare di quelli assunti in seguito
ai negoziati di cui al paragrafo 5, ai fini della tutela
della vita privata o delle liberta' e dei diritti
fondamentali della persona. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per conformarsi alla decisione della
Commissione.».
«Art. 26 (Deroghe). - 1. In deroga all'art. 25 e fatte
salve eventuali disposizioni contrarie della legislazione
nazionale per casi specifici, gli Stati membri dispongono
che un trasferimento di dati personali verso un Paese terzo
che non garantisce una tutela adeguata ai sensi dell'art.
25, paragrafo 2 puo' avvenire a condizione che:
a) la persona interessata abbia manifestato il
proprio consenso in maniera inequivocabile al trasferimento
previsto, oppure
b) il trasferimento sia necessario per l'esecuzione
di un contratto tra la persona interessata ed il
responsabile del trattamento o per l'esecuzione di misure
precontrattuali prese a richiesta di questa, oppure
c) il trasferimento sia necessario per la conclusione
o l'esecuzione di un contratto, concluso o da concludere
nell'interesse della persona interessata, tra il
responsabile del trattamento e un terzo, oppure
d) il trasferimento sia necessario o prescritto dalla
legge per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante, oppure per costatare, esercitare o difendere un
diritto per via giudiziaria, oppure
e) il trasferimento sia necessario per la
salvaguardia dell'interesse vitale della persona
interessata, oppure
f) il trasferimento avvenga a partire da un registro
pubblico il quale, in forza di disposizioni legislative o
regolamentari, sia predisposto per l'informazione del
pubblico e sia aperto alla consultazione del pubblico o di
chiunque possa dimostrare un interesse legittimo, nella
misura in cui nel caso specifico siano rispettate le
condizioni che la legge prevede per la consultazione.
2. Salvo il disposto del paragrafo 1, uno Stato membro
puo' autorizzare un trasferimento o una categoria di
trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo che
non garantisca un livello di protezione adeguato ai sensi
dell'art. 25, paragrafo 2, qualora il respon-sabile del
trattamento presenti garanzie sufficienti per la tutela
della vita privata e dei diritti e delle liberta'
fondamentali delle persone, nonche' per l'esercizio dei
diritti connessi; tali garanzie possono segnatamente
risultare da clausole contrattuali appropriate.
3. Lo Stato membro informa la Commissione e gli altri
Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma
del paragrafo 2. In caso di opposizione notificata da un
altro Stato membro o dalla Commissione, debitamente
motivata sotto l'aspetto della tutela della vita privata e
dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone, la
Commissione adotta le misure appropriate secondo la
procedura di cui all'art. 31, paragrafo 2. Gli Stati membri
adottano le misure necessarie per conformarsi alla
decisione della Commissione.
4. Qualora la Commissione decida, secondo la procedura
di cui all'art. 31, paragrafo 2, che alcune clausole
contrattuali tipo offrono le garanzie sufficienti di cui al
paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie
per conformarsi alla decisione della Commissione.».

Art. 45
(Trasferimenti vietati)

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento
anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi
forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea, e' vietato quando
l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non
assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate
anche le modalita' del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalita', la natura dei dati e le misure di sicurezza.


PARTE II
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORITITOLO ITRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIOCAPO IPROFILI GENERALI
Art. 46
(Titolari dei trattamenti)

1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il
Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati
personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o
regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di
cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a
banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra piu'
uffici o titolart. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore
della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma
1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono
riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 47
(Trattamenti per ragioni di giustizia)

1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso
uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il
Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento e'
effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del
codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a
5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.

2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per
ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o
che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale
di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione
giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziart.
Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria
attivita' amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture,
quando non e' pregiudicata la segretezza di atti direttamente
connessi alla predetta trattazione.

Art. 48
(Banche di dati di uffici giudiziari)

1. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado
puo' acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni processuali
dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici,
l'acquisizione puo' essere effettuata anche per via telematica. A
tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle
convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti
pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi
uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11
del presente codice.

Art. 49
(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche
ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30
settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e
civile.


Nota all'art. 49:
- Il decreto Ministeriale 30 settembre 1989, n. 334,
reca: «Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura
penale.».


CAPO II
MINORI
Art. 50
(Notizie o immagini relative a minori)

1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e
divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a
consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di
coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti
giudiziari in materie diverse da quella penale.


Nota all'art. 50:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni):
«Art. 13 (Divieto di pubblicazione e di divulgazione).
- 1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con
qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire
l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel
procedimento.
2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo
l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in
udienza pubblica.».


CAPO III
INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51
(Principi generali)

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali
concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e
documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi
accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di
comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della
medesima autorita' nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorita' giudiziaria di
ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese
accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito
istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet,
osservando le cautele previste dal presente capo.

Art. 52
(Dati identificativi degli interessati)

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti
la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado,
l'interessato puo' chiedere per motivi legittimi, con richiesta
depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede
prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta
a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della
sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in
caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi
forma, per finalita' di informazione giuridica su riviste giuridiche,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,
l'indicazione delle generalita' e di altri dati identificativi del
medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con
decreto, senza ulteriori formalita', l'autorita' che pronuncia la
sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorita' puo'
disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a
tutela dei diritti o della dignita' degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della
sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e
sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante
l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di
diffusione omettere le generalita' e gli altri dati identificativi
di....".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di
altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle
relative massime giuridiche, e' omessa l'indicazione delle
generalita' e degli altri dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice
penale relativamente alle persone offese da atti di violenza
sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti
giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado e'
tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione
di cui al comma 2, le generalita', altri dati identificativi o altri
dati anche relativi a terzi dai quali puo' desumersi anche
indirettamente l'identita' di minori, oppure delle parti nei
procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle
persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di
procedura civile. La parte puo' formulare agli arbitri la richiesta
di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri
appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi
del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera
arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di
richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo e' ammessa la
diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e
di altri provvedimenti giurisdizionali.


Note all'art. 52:
- Si riporta il testo dell'art. 734-bis del codice
penale:
«Art. 734-bis (Divulgazione delle generalita' o
dell'immagine di persona offesa da atti di violenza
sessuale). - Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies,
divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa,
le generalita' o l'immagine della persona offesa senza il
suo consenso, e punito con l'arresto da tre a sei mesi.».
- Si riporta il testo dell'art. 825 del codice di
procedura civile:
«Art. 825 (Deposito del lodo). Gli arbitri redigono il
lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno
comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un
originale, anche con spedizione in plico raccomandato,
entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione.
La parte che intende fare eseguire il lodo nel
territorio della Repubblica e' tenuta a depositarlo in
originale o in copia conforme, insieme con l'atto di
compromesso o con l'atto contenente la clausola
compromissoria o con documento equipollente, in originale o
in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nella
cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.
Il tribunale, accertata la regolarita' formale del
lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso
esecutivo e' soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei
quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il
medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del tribunale e' data
notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti
nell'art. 133, secondo comma del codice di procedura
civile.
Contro il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo e'
ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione,
mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale,
del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il
provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti,
provvede in camera di consiglio con ordinanza non
impugnabile.»
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici):
«Art. 32 (Definizione delle controversie). - 1. Tutte
le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis,
possono essere deferite ad arbitri.
2. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera
a), della presente legge, qualora sussista la competenza
arbitrale, il giudizio e' demandato ad un collegio
arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i
lavori pubblici, istituita presso l'Autorita' di cui
all'art. 4 della presente legge. Con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di
procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi
del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe
per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti
per la decisione della controversia.
3. Il regolamento definisce altresi', ai sensi e con
gli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, la
composizione e le modalita' di funzionamento della camera
arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui
la camera arbitrale dovra' attenersi nel fissare i
requisiti soggettivi e di professionalita' per assumere
l'incarico di arbitro, nonche' la durata dell'incarico
stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialita' e
correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
gia' stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da
nominare con la procedura camerale secondo le modalita'
previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si
svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte
salve le disposizioni che prevedono la costituzione di
collegi arbitrali in difformita' alla normativa abrogata,
contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi
non risultino gia' costituiti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in
contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai
mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei
lavori pubblici come definita all'art. 2.».


TITOLO II
TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIACAPO IPROFILI GENERALI
Art. 53
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)

1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro
elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze
di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero
da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per
finalita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base
ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il
trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a
5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di
cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi
titolart.

Art. 54
(Modalita' di trattamento e flussi di dati)

1. Nei casi in cui le autorita' di pubblica sicurezza o le forze
di polizia possono acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni
di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da
altri soggetti, l'acquisizione puo' essere effettuata anche per via
telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono
avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte
dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di
dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di
cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal
Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e
stabiliscono le modalita' dei collegamenti e degli accessi anche al
fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalita' di cui al medesimo articolo 53
sono conservati separatamente da quelli registrati per finalita'
amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro
elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento
periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati
anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale
e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per
le finalita' di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano
periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai
dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e
provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure
adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i
trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.


Nota all'art. 54:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1
4 novembre 2002, n. 313 reca: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti.».

Art. 55
(Particolari tecnologie)

1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di
un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati
genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi
all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di
elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari
tecnologie, e' effettuato nel rispetto delle misure e degli
accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi
dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi
dell'articolo 39.

Art. 56
(Tutela dell'interessato)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano
anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con
l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di
polizia.


Nota all'art. 56:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
10 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 10 (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla
legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi
del Centro possono essere utilizzati in procedimenti
giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo
comma dell'art. 7, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 240 del codice di procedura penale. Quando nel
corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo
viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e
delle informazioni, o l'illegittimita' del loro
trattamento, l'autorita' precedente ne da' notizia al
Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo'
chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma
dell'art. 5 la conferma dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione
di vigenti disposizioni di legge o di regolamento. la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio
comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla
richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo'
omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo'
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalita', dandone informazione al Garante per la
protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove
risiede il titolare del trattamento di compiere gli
accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile.».

Art. 57
(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono
individuate le modalita' di attuazione dei principi del presente
codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le
finalita' di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da
organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e
in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa
del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalita' sono
individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati e' correlata alla
specifica finalita' perseguita, in relazione alla prevenzione di un
pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per
quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalita' di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a
valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalita'
relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e
alle modalita' per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di
altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze
temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della
verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11,
dell'individuazione delle categorie di interessati e della
conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro
utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei
dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati
per il loro trattamento, nonche' alla tipologia dei procedimenti
nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono
adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per
l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro
diffusione, ove necessaria in conformita' alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca
delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.


Note all'art. 57:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1982, n. 378, reca: «Approvazione del regolamento
concernente le procedure di raccolta, accesso,
comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione
dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi
magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8
della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
- La Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa
del 17 settembre 1987, reca disposizioni sulla disciplina
dell'uso di dati personali nell'ambito della pubblica
sicurezza.


TITOLO III
DIFESA E SICUREZZA DELLO STATOCAPO IPROFILI GENERALI
Art. 58
(Disposizioni applicabili)

1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli
3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti
da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge,
le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a
quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154,
160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalita' di
difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni
di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni
del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel
comma 1, nonche' alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente
aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuate le modalita' di applicazione delle disposizioni
applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di
dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di
incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla
conservazione.


Note all'art. 58:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 6 e 12 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento
dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina
del segreto di Stato):
«Art. 3. - E' istituito, alla diretta dipendenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato
esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza
(CESIS).
E' compito del Comitato fornire al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al fini del concreto espletamento
delle funzioni a lui attribuite dall'art. 1, tutti gli
elementi necessari per il coordinamento dell'attivita' dei
Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi
degli elementi comunicati dai suddetti Servizi;
l'elaborazione delle relative situazioni. E altresi'
compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i
servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.
Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di
Stato.
La segreteria generale del Comitato e' affidata ad un
funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la
qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca
spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il Comitato interministeriale di cui all'art. 2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la
composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati
a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi
articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente
necessari per lo svolgimento della sua attivita'.».
«Art. 4. - E' istituito il Servizio per le informazioni
e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i
compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano
militare dell'indipendenza e della integrita' dello Stato
da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge
inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.
Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio
dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
sulla base delle direttive e delle disposizioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari
indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato
interministeriale di cui all'art. 2.
Il SISMI e' tenuto a comunicare al Ministro per la
difesa e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le
informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le
analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
tutto cio' che attiene alla sua attivita'.».
«Art. 6. - E' istituito il Servizio per le informazioni
e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i
compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello
Stato democratico e delle istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e
contro ogni forma di eversione.
Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio
dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
sulla base delle direttive e delle disposizioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari
indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato
interministeriale di cui all'art. 2.
Il SISDE e' tenuto a comunicare al Ministro per
l'interno e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le
informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le
analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
tutto cio' che attiene sua attivita'.».
«Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti,
i documenti, le notizie, le attivita' e ogni altra cosa la
cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrita'
dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi
internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle
funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza
dello Stato rispetto agli